Art. 12.
(Teatri storici).

      1. La qualifica di teatro storico è attribuita dal CNM alle strutture che presentano i seguenti requisiti:

          a) individuazione di uno specifico luogo teatrale destinato alla produzione, di opere, di concerti e altre attività musicali;

          b) assenza di fini di lucro;

          c) presenza nello statuto di garanzie volte ad assicurare la libertà di espressione artistica e il pluralismo delle scelte culturali;

          d) affidamento della direzione artistica a personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

          e) rapporto stabile con il territorio nel quale ha sede il teatro.

      2. Il CNM, sentiti la regione e il comune in cui il teatro ha sede e verificata la

 

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sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, rinnova, ogni tre anni, la qualifica di teatro storico.